STATUTO
approvato dal XIV Congresso, Roma, 2-5 marzo 1989
ed emendato dal Congresso di Pescara, 30 aprile-2 maggio
1993
Titolo I
SCOPI, ISCRITTI E STRUTTURA
Art. 1 – È costituita, tra le persone che
accettano il presente statuto e le decisioni dei Congressi,
una associazione denominata Movimento Federalista Europeo
(MFE).
Art. 2 – Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione
di un ordine politico razionale, che, secondo la visione
di Kant, può essere tale solo se abbraccia l’intera
umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto
la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono
la Federazione europea, l’unificazione federale delle
altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione
dell’ONU in un governo mondiale parziale.
Il MFE conduce la sua lotta per la federazione europea,
o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli Stati che non
abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione
Europea dei Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione
italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi intermedi
e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista
Mondiale (WFM), di cui costituisce la sezione italiana.
Art. 3 – Possono far parte del MFE tutte le persone
di età superiore ai 18 anni che ne facciano richiesta
sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale:
a) si impegnano a rispettarne lo statuto e le decisioni,
a pagare le quote sociali, a precisare il modo con cui intendono
sostenere il Movimento;
b) prendono atto del loro diritto di elaborare e aggiornare,
in comune con tutti gli altri soci, la sua linea politica
generale.
Art. 4 – Allo scopo di svolgere una adeguata azione
nel campo giovanile e di arricchire il pensiero e l’azione
del MFE con il contributo del pensiero e dell’azione
dei giovani, è costituita nell’ambito del MFE
una organizzazione giovanile denominata Gioventù
Federalista Europea (GFE).
L’appartenenza alla GFE cessa con il compimento del
trentesimo anno di età.
La GFE gode di autonomia politica e organizzativa nell’ambito
del rispetto dello statuto e della linea politica del MFE.
I componenti della GFE di età superiore ai 18 anni
sono membri del MFE a tutti gli effetti e sono quindi eleggibili
a tutte le cariche.
Art. 5 – Il Movimento persegue il fine di rendere
effettiva la partecipazione di tutti i militanti alla sua
gestione ed alla definizione dell’indirizzo politico.
A questo scopo si prefigge di realizzare una ripartizione
degli incarichi improntata al più ampio coinvolgimento
politico-organizzativo, pur nell’unità della
definizione della linea politica.
Art. 6 – Oltre alla rete organizzativa tradizionale,
necessaria per garantire la democraticità formale
di tutte le decisioni, il MFE istituisce un nuovo tipo di
rete organizzativa, quella fondata sull’Ufficio del
Dibattito e sui suoi corrispondenti sezionali e regionali,
allo scopo di far partecipare tutti, ivi compresi coloro
che sono appena entrati nel Movimento, alla formazione del
pensiero comune quando esso è ancora in stato di
gestazione.
Titolo II
LA SEZIONE
Art. 7 – L organizzazione di base del MFE è
la Sezione. Essa corrisponde in linea di massima al territorio
di un Comune.
Art. 8 – Compiti della Sezione sono:
a) attuare nel proprio Comune la linea politica del Movimento,
arricchendola delle esperienze fatte a livello locale, facendola
conoscere ai propri concittadini e sviluppando un confronto
permanente con le altre forze politiche e sociali;
b) partecipare e far partecipare direttamente i soci, grazie
al collegamento con l’Ufficio del Dibattito e con
i suoi corrispondenti, alla discussione permanente sulla
linea politica generale e sul federalismo come pensiero
politico attivo;
c) organizzare in modo sistematico, in armonia con le altre
Sezioni e l’intero MFE, le campagne e le attività
del tesseramento, del reclutamento e della formazione;
d) finanziare almeno la propria attività ordinaria
con le quote e con l’autofinanziamento. Ogni volta
che sia possibile, l’attività della Sezione
deve essere organizzata con la forma dell’assemblea
aperta, o con forme equivalenti.
Art. 9 – Sono organi della Sezione: l’Assemblea
dei soci, il Comitato direttivo, il Collegio dei Probiviri
e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 – I soci della Sezione si riuniscono:
a) in Assemblea ordinaria una volta all’anno per rinnovare
le cariche sezionali;
b) in Assemblea precongressuale per eleggere i delegati
ai Congressi e discutere e deliberare sui temi posti all’ordine
del giorno dei Congressi stessi;
c) in Assemblea straordinaria ogniqualvolta sia necessario
o per convocazione del Segretario o su richiesta di almeno
1/3 del Comitato direttivo o di 1/3 degli iscritti.
L’Assemblea ordinaria della Sezione elegge il Comitato
direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Nel corso di tale Assemblea, il rendiconto del Segretario
uscente e il programma dell’attività futura
devono riguardare analiticamente il modo con cui sono stati
svolti, o ci si accinge a svolgere. i compiti della Sezione
secondo quanto stabilito dall’Art. 8. Nel corso dell’Assemblea
deve anche essere presentato il rendiconto fonanziario.
Art. 11 – Tranne che nel caso di Sezioni di nuova
istituzione, sono eleggibili a cariche direttive tutti i
membri del MFE iscritti da almeno un anno.
Art. 12 – Il Comitato direttivo è composto
dai membri eletti dall’Assemblea e in ogni caso da
almeno un rappresentante designato dal gruppo giovanile,
quando questo esiste.
Il Comitato direttivo elegge nel proprio seno, e può
sempre revocare, il Segretario della Sezione, il corrispondente
dell’Ufficio del Dibattito, a meno che questa funzione
sia affidata al Segretario, il Tesoriere ed eventualmente
un Presidente; inoltre può assegnare altri incarichi
a seconda delle esigenze della Sezione.
Il Comitato direttivo ha il compito di applicare le deliberazioni
delle Assemblee e di coadiuvare il Segretario e gli altri
incaricati nelle loro attività.
Art. 13 – Affinché possa essere costituita
una Sezione occorre che sul luogo vi siano almeno dieci
aderenti al MFE.
Qualora in un Comune gli aderenti non raggiungano il numero
di dieci, essi si costituiscono in Nucleo, che si aggrega
alla Sezione più vicina e dipende da questa. Il Nucleo
nomina un coordinatore, che assiste come osservatore al
Comitato direttivo di tale Sezione.
Titolo III
IL CENTRO REGIONALE
Art. 14 – I Centri regionali vengono costituiti da
un Congresso di delegati delle Sezioni della regione, indetto
ad iniziativa di una o più Sezioni della regione
stessa e sono riconosciuti dal Comitato centrale. La competenza
del Centro regionale copre, in linea di massima, il territorio
dei corrispondenti enti amministrativi.
La Direzione nazionale, qualora nella regione non sia stato
ancora costituito un Centro regionale, può provvedere
a convocare il predetto Congresso.
Art. 15 – I Centri regionali hanno il compito di:
a) attuare a livello regionale la linea politica del Movimento
coordinando le attività delle Sezioni;
b) partecipare, grazie al collegamento con l’Ufficio
del Dibattito e con i suoi corrispondenti, alla discussione
permanente sulla linea politica generale e sul federalismo
come pensiero politico attivo;
c) assumere direttamente, quando le attività implicate
abbiano di fatto dimensione regionale, i compiti del reclutamento,
della formazione e, in genere, dell’aumento delle
adesioni, del numero delle Sezioni e del confronto con le
altre forze politiche e sociali.
Nei limiti del possibile tutte queste attività vengono
svolte con la formula dell’assemblea aperta.
Art. 16 – Sono organi del Centro regionale: il Congresso
regionale, il Comitato regionale, il Collegio regionale
dei Probiviri e il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
Art. 17 – Il Congresso regionale è composto
da delegati delle Sezioni della regione e viene convocato
in via ordinaria almeno ogni due anni per rinnovare le cariche.
Esso può essere convocato in via straordinaria entro
45 giorni dalla richiesta di 1/5 delle Sezioni esistenti
nei territorio regionale che rappresentino almeno 115 degli
iscritti.
Il Congresso regionale elegge il Comitato regionale, il
Collegio regionale dei Probiviri e il Collegio regionale
dei Revisori dei Conti.
In occasione del Congresso, il Comitato regionale uscente
presenta un rapporto analitico sul modo con cui sono stati
svolti i compiti indicati al precedente Art. 15.
Art. 18 – Il Comitato regionale elegge nel suo seno
il Segretario, il Corrispondente dell’Ufficio del
Dibattito, a meno che questa funzione sia affidata al Segretario,
il Tesoriere, eventualmente un Presidente ed altri incaricati
a seconda delle esigenze dell’azione.
Ai membri del Comitato regionale eletti dal Congresso si
aggiunge almeno un rappresentante designato dalla GFE.
Art. 19 – Qualora lo sviluppo del Movimento lo richieda,
si possono organizzare, con le stesse regole, i Centri provinciali.
Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE
Art. 20 – Sono organi del Centro nazionale: il Congresso
nazionale, il Comitato centrale, la Direzione nazionale,
l’Ufficio del Dibattito, il Collegio centrale dei
Probiviri, il Collegio centrale dei Revisori dei Conti.
Art. 21 – Il Congresso nazionale, nei limiti indicati
dal 2° comma dell’Art. 2, è 1’assemblea
sovrana del MFE.
Esso è costituito dai delegati delle Sezioni e viene
convocato dal Comitato centrale almeno ogni due anni. La
convocazione viene comunicata alle Sezioni, unitamente al
regolamento del Congresso e al documento politico precongressuale,
con almeno 45 giorni d’anticipo.
Il Congresso elegge:
a) i membri del Comitato centrale di cui al punto ab) del
successivo Art. 22;
b) il Collegio centrale dei Probiviri;
c) il Collegio centrale dei Revisori dei Conti;
d) i delegati italiani al Congresso dell’UEF.
Le votazioni al Congresso avvengono sulla base di mandati
rappresentanti un numero di iscritti determinato di volta
in volta dal Comitato centrale, che stabilisce anche il
numero di mandati di cui ogni delegato potrà essere
portatore. Il Comitato centrale stabilisce il regolamento
del Congresso. Ai fini della determinazione del numero di
mandati si tiene conto della media degli iscritti di ogni
Sezione nei due anni precedenti quello in cui si tiene il
Congresso.
Le elezioni dei membri del Comitato centrale di cui al punto
ab) dell’Art. 22, del Collegio centrale dei Probiviri,
del Collegio centrale dei Revisori dei Conti e dei delegati
al Congresso dell’UEF si svolgono con la proporzionale
pura, secondo le procedure stabilite dal regolamento di
applicazione del presente Statuto, sulla base di liste bloccate,
legate a mozioni contrapposte. Qualora sia presentata una
sola mozione, la lista ad essa collegata sarà aperta.
Art. 22 – Il Comitato centrale è il supremo
organo direttivo del Movimento nell’intervallo fra
due Congressi nazionali. Concreta la linea politica generale
del MFE secondo le decisioni del Congresso nazionale, sviluppa
e coordina, valendosi dell’opera della Direzione e
della Segreteria, le attività del tesseramento, del
reclutamento e della formazione, vigila perché lo
Statuto sia rispettato e sceglie la città sede centrale
del MFE.
Il Comitato centrale è composto da:
a) un numero di membri eletti, fissato dal Congresso su
proposta del Comitato centrale uscente, non inferiore all’l.5%
del numero degli iscritti, dei quali:
aa) uno per ogni Centro regionale avente fino a cinquecento
iscritti, e due per ogni centro regionale avente pi ù
di cinquecento iscritti, eletti dalla rispettiva delegazione
regionale al Congresso nazionale o dal Congresso regionale;
ab) i rimanenti eletti direttamente dal Congresso nazionale
con le modalità di cui all’Art. 21;
b) i membri del Comitato federale dell’UEF iscritti
al MFE;
c) un numero di cooptati non superiore al 10% del numero
di membri di cui al punto a), scelti tra personalità
di rilievo nazionale in considerazione delle funzioni esercitate
o dei meriti acquisiti nell’azione federalista.
Art. 23 – Il Comitato centrale si riunisce immediatamente
dopo il Congresso nazionale, sotto la presidenza del Presidente
uscente del MFE o, in sua assenza o impedimento, di un vice-Presidente,
coadiuvati dal Segretario. per eleggere la Direzione nazionale.
Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno.
La data delle riunioni è stabilita dallo stesso Comitato
centrale su proposta del Segretario. Può essere convocato
in seduta straordinaria dalla Direzione nazionale o su richiesta
di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.
L’ordine del giorno è deciso dalla Direzione
su proposta del Segretario, dopo aver ascoltato l’Ufficio
del Dibattito, e può essere modificato a maggioranza
semplice del Comitato centrale.
Le decisioni del Comitato centrale sono prese a maggioranza
dei membri presenti. Non sono ammesse deleghe.
Alle riunioni del Comitato centrale possono partecipare
tutti i soci del MFE secondo le modalità indicate
dal regolamento di applicazione.
Art. 24 – La Direzione nazionale è composta
dal Presidente del MFE, da uno o più vice-Presidenti,
dal Segretario, da uno o più vice-Segretari, dal
Tesoriere e da un numero di membri fino a un totale di trenta
membri. Di essa fa parte di diritto anche un membro delegato
dalla Gioventù Federalista Europea.
La Direzione nazionale dirige l’attività politica
ed amministrativa stabilita dal Comitato centrale.
Nel quadro del decentramento delle funzioni esecutive, la
Direzione può istituire diversi uffici.
La Direzione nazionale è responsabile dinnanzi al
Comitato centrale.
Art. 25 – L’Ufficio del Dibattito è
un organo comune e paritetico del MFE e della Gioventù
Federalista Europea.
Esso è composto dai Presidenti e dai Segretari del
MFE e della GFE e da almeno due membri eletti dalle rispettive
Direzioni tra i quali deve essere eletto il coordinatore.
Esso ha come funzione, in comune con i suoi corrispondenti
sezionali e regionali, quella di stabilire il supporto organizzato
indispensabile per la piena circolazione nel Movimento del
pensiero di tutti i suoi aderenti, senza discriminazioni
fra dirigenti e diretti e senza alcuna paratia stagna.
L’Ufficio del Dibattito organizza, almeno una volta
all’anno, una riunione nazionale, aperta a tutti gli
iscritti, su temi che riguardano la lotta del Movimento
e le sue emergenze teoriche, ma sono ancora in stato di
gestazione e non richiedono decisioni immediate.
Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 26 – Le violazioni delle regole dello Statuto,
delle decisioni dei Congressi e delle altre istanze democratiche
del MFE e i comportamenti che ledono l’onore e la
dignità del MFE vengono esaminati dai Collegi dei
Probiviri sezionali, regionali e centrali.
I membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire
cariche direttive o amministrative al livello in cui esercitano
la loro funzione.
Art. 27 – Ogni iscritto, nonché ogni organo
del Movimento, può chiedere il giudizio del competente
Collegio dei Probiviri, il quale, tuttavia, può anche
iniziare un procedimento di propria iniziativa.
Art. 28 – I Collegi dei Probiviri possono infliggere
le seguenti sanzioni:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi,
la quale comporta la decadenza dalle eventuali cariche ricoperte;
d) l’espulsione.
Quest’ultima è proposta in caso di gravi violazioni
dello Statuto, di assunzione pubblica di posizioni in aperto
contrasto con le finalità del Movimento, di accertata
indegnità morale ed è decretata dal Collegio
centrale dei Probiviri.
Art. 29 – Contro le decisioni dei Collegi dei Probiviri
delle Sezioni è ammesso il ricorso al Collegio regionale.
Contro le decisioni dei Collegi regionali dei Probiviri
è ammesso il ricorso al Collegio centrale dei Probiviri.
Contro le decisioni dei Collegio centrale dei Probiviri
è ammesso il ricorso al Comitato centrale o al Congresso
nazionale.
Art. 30 – Qualora una Sezione svolga azione in contrasto
con le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività
di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità,
il Comitato regionale competente deve prendere una delle
seguenti misure disciplinari, dandone immediata comunicazione
alla Segreteria nazionale:
a) destituzione del Comitato direttivo sezionale e sua sostituzione
con un commissario;
b) scioglimento della Sezione e nomina di un commissario
per la sua ricostituzione.
Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo,
che non può superare i sei mesi e decade automaticamente
allo spirare di esso.
Art. 31 – Qualora la Direzione del MFE venga a conoscenza
del verificarsi di una delle ipotesi previste dal primo
comma dell’Art. 30, ne dà immediata comunicazione
alla competente Segreteria regionale, che è tenuta
a convocare il Comitato regionale entro 30 giorni dalla
data della comunicazione della Direzione, affinché
venga presa una decisione in merito.
Quando il Comitato regionale investito a norma del presente
articolo, abbia trascurato di esaminare il caso, i provvedimenti
previsti dall’Art. 30 sono di competenza della Direzione
nazionale.
Qualora un Centro regionale svolga azione in contrasto con
le direttive del Movimento o trascuri di svolgere l’attività
di sua competenza, o si renda responsabile di irregolarità,
la Direzione del MFE deve prendere una delle seguenti misure
disciplinari:
a) destituzione del Comitato regionale e sua sostituzione
con un commissario;
b) scioglimento del Centro regionale e nomina di un commissario
per la sua ricostituzione.
Il commissario deve ricevere un mandato limitato nel tempo,
che non può superare i sei mesi e decade automaticamente
allo spirare di esso.
Art. 32 – I provvedimenti di cui agli Artt. 30 e
31 entrano in vigore con effetto immediato. Contro di essi
gli interessati possono proporre ricorso al Comitato centrale
entro 30 giorni dalla notifica.
Titolo Vl
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 33 – Il Movimento deve provvedere a finanziare
in modo autonomo la vita ordinaria di tutti i suoi organi
e provvede a ciò con la riscossione delle quote e
l’autofinanziamento, inteso anche come prestazione
di lavoro volontario da parte dei militanti.
Base dell’autofinanziamento è la Sezione, la
quale concorre, con modalità definite dai Comitati
regionali e dal Comitato centrale. a garantire la partecipazione
dei propri rappresentanti alle riunioni degli organi collegiali
del Movimento.
Art. 34 – Il controllo della gestione finanziaria
è di competenza dei Collegi dei Revisori dei Conti
eletti a ciascun livello dell’organizzazione, che
presentano una relazione scritta rispettivamente alle Assemblee
di Sezione e ai Congressi regionali e nazionale.
La Direzione nazionale può chiedere in qualsiasi
momento copia della relazione dei Revisori dei Conti sezionali
e regionali.
I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti non possono
ricoprire cariche direttive o amministrative al livello
in cui esercitano la loro funzione.
Titolo VII
MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 35 – Il presente Statuto può essere modificato
solo dal Congresso nazionale.
Titolo VIII
REGOLAMENTO Dl APPLICAZIONE
Art. 36 – L’applicazione del presente statuto
sarà oggetto di un Regolamento, approvato dal Comitato
centrale.
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO
approvato dal Comitato centrale il 2 marzo 1989; emendato
il 18 settembre 1993
Titolo I
ISCRITTI
Art. 1 – Il testo della domanda di iscrizione è
redatto dalla Segreteria ed approvato dalla Direzione nazionale.
Art. 2 – La domanda di iscrizione deve essere esaminata
dal Comitato direttivo della Sezione alla quale viene rivolta,
entro due mesi dalla data della presentazione. L’accettazione
si deve ritenere automatica, salvo i casi di appartenenza
ad organizzazioni non democratiche o di provata indegnità.
Il motivo del rifiuto di accogliere una domanda di adesione
deve essere verbalizzato e comunicato testualmente alla
Segreteria nazionale, che lo sottopone alla Direzione nazionale,
con impegno a non renderlo pubblico a meno di esplicita
richiesta dell’interessato.
Art. 3 – Si cessa di essere soci per dimissioni scritte,
decesso, morosità, espulsione.
Art. 4 – I soci ordinari pagano annualmente una quota
che include il costo dell’abbonamento al giornale
del Movimento.
Qualora più soci ordinari appartengano allo stesso
nucleo familiare (identificato dal fatto di risiedere allo
stesso indirizzo), tutti, tranne uno, possono pagare una
quota ridotta dell’importo dell’abbonamento
al giornale, senza che ciò comporti una limitazione
dei loro diritti.
Art. 5 – Sono considerati, sul puro piano morale,
soci militanti coloro che non solo partecipano attivamente
alla vita del Movimento, ma si impegnano anche a svolgere
compiti specifici di lavoro politico od organizzativo e,
se ne hanno la possibilità, a contribuire all’autofinanziamento
e a sostenere l’attività culturale del MFE
pagando, all’atto dell’iscrizione o del rinnovo,
oltre alla quota ordinaria, una quota destinata a coprire
il costo delle pubblicazioni distribuite ai soci.
Art. 6 – Per tradurre in atto tutte le forme esistenti
di sostegno al Movimento, è prevista l’adesione
al MFE di iscritti ad altre organizzazioni della "forza
federalista" con il pagamento di una quota ridotta.
I diritti di tali iscritti e le quote versate sono concordati
con le rispettive organizzazioni, approvati dal Comitato
centrale che li sottopone a verifica periodica.
Art. 7 – Ai soci che versano una quota annuale pari
ad almeno 10 volte quella di socio ordinario, le Sezioni
possono conferire il titolo di Socio benemerito.
Titolo II
LA SEZIONE
Art. 8 – Per la costituzione di una Sezione, i promotori
devono redigere un verbale da trasmettere al Centro regionale,
unitamente alle domande di iscrizione dei medesimi e alle
quote previste dalle norme sul tesseramento.
Il Centro regionale, a sua volta, trasmette il verbale,
corredato del proprio parere, alla Segreteria nazionale,
che, sentita la Direzione, concede il benestare alla costituzione
della Sezione.
Qualora venga costituita una Sezione dove non esiste un
Centro regionale già operante. il verbale deve essere
trasmesso direttamente alla Segreteria nazionale.
Le domande di iscrizione saranno restituite alla Sezione,
a cura della Segreteria, unitamente al benestare alla costituzione.
Art. 9 – Per quanto riguarda il reclutamento, ogni
Sezione deve svolgere ogni anno, alla ripresa dell’attività
scolastica, una campagna di informazione sul MFE, il suo
pensiero e il suo statuto. rivolgendosi in particolare ai
giovani il cui pensiero politico è ancora in formazione.
Art. 10 – L’Assemblea della Sezione viene convocata
dandone comunicazione scritta ad ogni iscritto con almeno
otto giorni di anticipo. L’avviso di convocazione
deve essere trasmesso, con lettera raccomandata e con lo
stesso anticipo, alle Segreterie regionale e nazionale.
Non sono ammesse deleghe.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate
a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).
L’elezione alle cariche direttive e quella dei delegati
della Sezione nel caso delle Assemblee precongressuali si
effettuano a maggioranza relativa con votazioni a scrutinio
segreto ogni volta che ciò sia richiesto.
Nelle Assemblee precongressuali l’elezione dei delegati
della Sezione avviene secondo le modalità fissate
dall’organo che ha convocato il Congresso.
Art. 11 – I posti del Comitato direttivo che si rendessero
comunque vacanti vengono occupati dai candidati che seguono
nella graduatoria quelli eletti al primo scrutinio.
Il Comitato direttivo, nel suo complesso, decade quando
almeno la metà dei suoi componenti originari risulti
non farne più parte.
Titolo III
IL CENTRO REGIONALE
Art. 12 – Qualora il Congresso regionale non venisse
convocato nei termini stabiliti dal 1° e 2° comma
dell’Art. 17 dello Statuto, la Direzione dichiarerà
decaduto il Comitato e nominerà un commissario con
il compito di convocare il Congresso nel più breve
tempo possibile.
Art. 13 – Della convocazione del Congresso regionale
deve essere data notizia alle Sezioni con almeno 45 giorni
di anticipo. La lettera di convocazione deve contenere le
norme relative alla preparazione e allo svolgimento del
Congresso, nonché l’ordine del giorno proposto.
I delegati al Congresso regionale sono eletti dall’Assemblea
di Sezione, in linea di massima nella stessa seduta nella
quale vengono eletti i delegati al Congresso nazionale.
La Segreteria nazionale deve essere informata con lettera
raccomandata della convocazione dei Congressi regionali
con almeno 45 giorni di anticipo, per 1’eventuale
invio di un suo rappresentante con diritto di parola.
Titolo IV
IL CENTRO NAZIONALE
Art. 14 – Le elezioni di cui all’Art. 21 dello
Statuto sono effettuate sulla base del numero di iscritti
rappresentati da ciascun delegato, calcolato sulla media
dei due anni precedenti il Congresso.
Qualora al Congresso nazionale sia presentata una sola mozione,
il numero massimo di preferenze che potrà essere
espresso non dovrà superare i 4/5 dei membri da eleggere.
Art. 15 – Il numero dei membri eletti del Comitato
centrale è calcolato come indicato al precedente
Art. 14.
Art. 16 – Alle riunioni del Comitato centrale possono
partecipare tutti gli iscritti al MFE. Essi possono avere
diritto di parola se il tempo lo permette e una volta esauriti
gli interventi dei membri del Comitato stesso.
Art. 17 – Alle riunioni della Direzione sono invitati,
con diritto di parola, i Segretari regionali.
A tali riunioni possono partecipare tutti i soci del MFE
con diritto di parola, se il tempo lo permette e una volta
esauriti gli interventi dei membri della Direzione.
Art. 18 – Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere
hanno la rappresentanza legale del Movimento. Ad essi sono
conferiti con firma libera e disgiunta tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione
finanziaria del Movimento.
Art. 19 – L’Ufficio del Dibattito crea e tiene
aggiornato l’elenco dei corrispondenti dell’Ufficio
e ne cura la distribuzione alle Sezioni e ai Centri regionali
in modo che tutti sappiano a chi devono rivolgersi per far
circolare testi nel Movimento.
Tutti i soci possono diffondere a tutti gli altri soci dei
testi circa i problemi del Movimento. La diffusione di questi
testi deve essere curata da chi li redige, o dalla Sezione
di appartenenza. Copia di questi testi deve comunque essere
inviata all’Ufficio del Dibattito, anche allo scopo
di archiviarli. Queste copie e i testi inviati direttamente
all’Ufficio del Dibattito, verranno trasmessi dallo
stesso ai soci che ritiene più competenti per una
prima presa in considerazione.
L’Ufficio del Dibattito, nei limiti delle possibilità
finanziarie del Movimento, divulgherà questi testi.
e comunque ne renderà conto nelle riunioni del Comitato
centrale.
Art. 20 – Le riunioni nazionali di dibattito, di
cui all’Art. 25 dello Statuto, sono convocate a cura
del coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, mediante
una circolare inviata ai membri del Comitato centrale del
MFE e della GFE, ai Segretari regionali e ai Segretari di
Sezione sia del MFE che della GFE e ai corrispondenti regionali
e sezionali dell’Ufficio del Dibattito.
Titolo V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 21 – I Collegi dei Probiviri sono di norma composti
da tre membri.
Art. 22 – Le decisioni dei Collegi dei Probiviri
devono essere emesse e notificate agli interessati entro
tre mesi dall’inizio del procedimento.
I ricorsi contro tali decisioni devono essere presentati
entro 30 giorni dalla notifica.
Titolo VI
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 23 – L’ammontare della quota di iscrizione,
la ripartizione della stessa tra i diversi livelli dell’organizzazione
e la scadenza della chiusura del tesseramento sono fissati
dal Comitato centrale entro il 31 dicembre dell’anno
precedente.
Art. 24 – Il Tesoriere della Sezione deve inviare
al Tesoriere nazionale, entro i termini fissati dal Comitato
centrale, gli elenchi dei soci e l’ammontare delle
quote, detratte della quotaparte spettante alla Sezione.
È cura del Tesoriere nazionale trasmettere ai Tesorieri
regionali la quotaparte spettante ai Centri regionali.
Art. 25 – Il numero dei membri dei Collegi dei Revisori
dei Conti è di norma tre.
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